In Commissione alla Camera è iniziato l’esame del disegno di legge denominato “ddl Zan”, dal nome del rappresentante del PD proponente, sul “contrasto all’omofobia”. Si tratta sostanzialmente della riproposizione del “ddl Scalfarotto”, che fu peraltro approvato da un ramo del Parlamento, alla Camera, nel settembre 2013, e rimase bloccato al Senato, dopo una violenta opposizione nel Paese che culminò nei due Family Day del 2015 e del gennaio 2016 al Circo Massimo di Roma. Poi ci fu lo scioglimento delle Camere e la fine della XVII legislatura. Oggi, il nuovo progetto intende modificare due articoli del codice penale, l’art. 604bis e l’art. 604ter (introdotti nel 2018 riproducendo parte del testo della L. 654 del 1975 e della L. 205 del 1993, cd. legge Mancino).
Con la modifica all’art. 604bis, si vogliono estendere le sanzioni penali previste (che possono arrivare fino a sei anni),
- a chi istiga a commettere o commette “atti di discriminazione” o “violenza” o “di provocazione alla violenza”, oltre che “per motivi razziali, etnici, nazionali e religiosi”, anche “per motivi fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere” (quindi relativi a omosessualità o transessualità);
- è vietata inoltre “ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza” per gli stessi motivi.
Con la modifica all’art. 604ter, si vogliono introdurre aggravanti (con pena aumentata fino alla metà), oltre che per i reati “commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso”, anche per quelli commessi per fini “fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere”; oppure “al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità”.
L’art. 604bis quindi introdurrebbe una nuova fattispecie autonoma di reato, in grado eventualmente di assorbirne altre (come diffamazione o lesioni). L’art. 604ter introdurrebbe invece una nuova circostanza aggravante per qualunque tipo di reato, se commessi per un determinato fine.
Ora, poiché non ci si vuole trovare di fronte al caso compiuto (approvazione del ddl) dicendo poi di non essere stati a conoscenza della sua concreta inutilità e pericolosità, credo che lo si debba sin da subito contrastare e chiarire che esso non aggiunge nulla al rispetto che deve comunque essere portato ad ogni persona (indipendentemente dalla categoria con cui la si voglia etichettare) e che, all’opposto, introduce incriminazioni indeterminate riconducibili al reato di opinione (con limitazione della libertà di manifestazione del pensiero).
E’ necessario innanzitutto contrastare alcune opinioni comuni.
Non è vero che il progetto di legge serve per proteggere gli omosessuali o i transessuali da altrui condotte criminose che altrimenti essi potrebbero subire. Questi ultimi (si ripete al di là di categorie di appartenenza) godono di tutte le tutele spettanti a ogni persona in quanto tale, e ovviamente nei loro confronti non è possibile esercitare violenza, o compiere atti di bullismo, o assumere atteggiamenti offensivi o di prevaricazione e abuso. Chi lo facesse verrebbe già ora punito, e viene punito, con le norme penali presenti nel nostro ordinamento giuridico, a fronte di qualsiasi azione lesiva della dignità personale (attraverso i reati di diffamazione, ingiuria, minaccia, lesioni personali). A ciò consegue il risarcimento del danno all’integrità personale, all’immagine e il danno esistenziale, laddove sussistenti. Non è necessaria alcuna nuova norma a tutela della dignità e del rispetto personali.
Non è vero che, senza l’approvazione di questa legge, l’orientamento sessuale o l’identità di genere sarebbero condizioni passibili di discriminazione. A norma dell’art. 3 Cost. “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale” e sono eguali davanti alla legge “senza distinzioni di sesso e di condizioni personali e sociali” (oltre che di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche). Tutte le norme penali, civili e amministrative sono interpretate alla luce di questo principio. Ed esistono norme a tutela specifica. Per esemplificare, si possono predisporre bandi di gara per chi possieda determinati requisiti, ma non si possono certo escludere candidati in base alla loro condizione di omosessualità (ai sensi dell’art. 21 L. 183/2010: “le Pubbliche Amministrazioni garantiscono l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta o indiretta, relativa all’orientamento sessuale”). Così come, ad esempio, non si può licenziare un dipendente per il suo orientamento sessuale (il D.Lgs. 216/2003 stabilisce norme in tema di “parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro … indipendentemente dall’orientamento sessuale”).
Non è neppure vero che i motivi per cui si agisce in modo criminoso, fondati sull’orientamento sessuale o l’identità di genere, anche se non espressamente previsti, siano privi di rilevanza giuridica. In realtà già ora il fatto di commettere un reato per detti motivi, può integrare quei “motivi abietti” o l’ “aver agito con crudeltà verso le persone”, o “aver profittato di circostanze di persona” che costituiscono già oggi aggravanti di ogni fattispecie penale (art. 61, nn. 1, 4 e 5).
D’altra parte, presso il Tribunale di Forlì si sta svolgendo il processo nei confronti di alcune persone che, nel febbraio 2017, avevano inscenato per le vie del centro città, a Cesena, un finto “funerale d’Italia”, con tanto di processione e bara al seguito. Un gesto fatto in concomitanza e per protestare nei confronti dello svolgimento della prima unione civile tra due uomini celebratasi in Comune. L’ordinamento giuridico ha reagito rinviando a giudizio i responsabili, sulla base della proposizione di una querela per diffamazione aggravata; imputazione che, peraltro, il GIP ha riqualificato in quella di “istigazione all’odio”, ossia proprio la fattispecie di cui all’art. 604bis … senza la modifica che si vorrebbe oggi aggiungere!
Anche se sarà il giudice a decidere in concreto l’esistenza dei presupposti per una condanna, comunque l’episodio dovrebbe rendere evidente la palese ridondanza della normativa che si vorrebbe introdurre, ai fini della tutela di determinate situazioni. In ogni caso, la differenza concreta sarebbe in termini di aggravamento di pena.
In conclusione, non esiste oggi nel nostro Paese una condizione di “insufficiente tutela” delle persone omosessuali e transessuali, rispetto a quella riconosciuta a ogni altra persona, tale da richiedere una loro specifica tutela giuridica, per recuperare eventuali “vuoti normativi” inesistenti.
Né vi sono evidenze che possano giustificare, a contrario, una loro “tutela rafforzata” e privilegiata rispetto a quella apprestata per tutti gli altri. L’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (Oscad) del Ministero dell’Interno, nell’ultimo report (https://www.interno.gov.it/sites/default/files/segnalazioni_oscad_dal_10.9.2010_al_31.12.2018_mi-123-u-d-1-oscad-2019-206_1.pdf), precisa che in otto anni, dal 2010 al 2018, il numero di segnalazioni per atti discriminatori a danno di persone omosessuali ammonta a soli 197 casi (13% del totale); e quello riferito a persone transessuali a 15 (1%). Non tutte le segnalazioni poi trovano riscontro positivo. Questi dati non giustificano affatto una tutela rinforzata di emergenza! Le principali segnalazioni riguardano invece la razza e l’etnia (60%) e il credo religioso (19%), che comunque hanno un evidente retaggio storico. Credo però che sia proprio il concetto di “tutela per categorie” da eliminare. Se si aggiungessero categorie, probabilmente si scoprirebbe che allora dovrebbero essere protette, perché parimenti “colpite”, anche le categorie dei disabili (che peraltro vengono segnalati tra i soggetti discriminati dall’Oscad nell’8% del totale), o degli obesi, o degli introversi, o di chi ha problemi psichici, degli anziani o dei disoccupati, ossia di una serie infinita di altri soggetti fragili (ma la fragilità è una condizione che in maggior o minor misura appartiene a tutti, facendo essa parte della stessa condizione umana). Mi pare evidente che esista una potente lobby di potere che attraverso una prepotente campagna mediatica riesce a imporre l’ideologia Lgbt, condizionando opinione pubblica e agenda parlamentare.
Per quale motivo un atto di bullismo nei confronti di un disabile dovrebbe valere meno di quello compiuto nei confronti di un gay?
Né si capisce per quale motivo un’offesa rivolta a un gay dovrebbe essere punita maggiormente di un’offesa a un eterosessuale. La carica offensiva dell’atto lesivo, anche come disvalore sociale, è la stessa. Qualche anno fa, in occasione del dibattito sorto in merito al ddl Scalfarotto, un giornalista di estrazione laica e liberale, Pietro Ostellino, in un editoriale del Corriere della Sera, ebbe a porre una domanda tuttora valida: “Non riesco a capire perché picchiare un omosessuale sarebbe un’aggravante, mentre picchiare me – che sono ‘solo’ un essere umano senza particolari, selettive e distintive, qualificazioni sessuali – sarebbe meno grave. Picchiare qualcuno è reato. Punto, basta e dovrebbe bastare”.
Ricordo anche che precedenti tentativi di introdurre nuove circostanze aggravanti o aumenti di pena, per aver commesso il fatto con finalità inerenti all’orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa (AC 1658-1882-A) o in ragione della sua omosessualità o transessualità (AC 2802- AC 2807), furono respinti nel corso della XVI legislatura dall’Assemblea legislativa, a seguito dell’approvazione di una questione pregiudiziale di costituzionalità, fondata proprio sulla violazione dell’art. 3 Cost., che sancisce il principio di uguaglianza, posto che “chi subisce violenza, presumibilmente per ragioni di orientamento sessuale, riceverebbe una protezione privilegiata rispetto a chi subisce violenza tout court”.
Si rischia cioè, con il progetto in commento, di creare una sorta di “super” categoria di persone più tutelate di altre, sulla base del loro orientamento sessuale. Ciò ovviamente pone un problema “per tutti gli altri”, in ragione non solo della loro minor tutela, ma anche delle limitazioni subìte, specie in termini di libera manifestazione del pensiero, per aderire alla protezione rafforzata altrui.
Infatti, va al contrario sottolineato come il disegno di legge in commento sia pericoloso dal punto di vista delle libertà costituzionalmente riconosciute.
Esso è infatti formulato in modo tale da inibire la manifestazione di qualsiasi opinione uno abbia in materia di omosessualità o sulle teorie gender, e sulle situazioni che ne conseguono, coinvolgenti la famiglia, i figli, l’educazione.
Con la modifica proposta si punisce l’istigazione, la discriminazione, la violenza, la provocazione attuate per motivi fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere. Per non incorrere in sanzione, si dovrebbe quindi evitare qualunque tipo di opinione, non solo etica o morale, ma anche sociale o giuridica, nei confronti non tanto di una persona, ma della sua qualificazione sessuale e della condizione che rappresenta. Manifestare esternamente il disvalore dell’omosessualità (non delle persone omosessuali), citando per esempio il catechismo della Chiesa cattolica (secondo cui “gli atti compiuti dagli omosessuali sono intrinsecamente disordinati” e “contrari alla legge naturale”, n. 2357); oppure diffondere la convinzione che l’unione di due omosessuali non sia la stessa cosa del matrimonio; o addirittura sostenere che i figli debbano avere un babbo e una mamma e non possano essere adottati da due omosessuali; oppure ancora impedire che a scuola si insegni ai bambini a scegliere indifferentemente un sesso diverso da quello biologico e una propria identità di genere; tutte queste ipotesi potrebbero essere considerate discriminatorie o forme di istigazione alla discriminazione, perché prospettanti trattamenti sfavorevoli solo per alcuni e potenzialmente in grado di mettere le persone di un certo orientamento sessuale o aderenti a una delle sigle Lgbt in una situazione di svantaggio rispetto alle altre (discriminazione indiretta).
La manifestazione esterna di queste opinioni potrebbe essere punita anche se non fosse rivolta contro una persona in particolare, in quanto potrebbe essere comunque percepita da una persona omosessuale come offensiva e lesiva della propria dignità personale, proprio in virtù dell’appartenenza alla categoria che ne risulterebbe discriminata.
Difatti, con questa modifica non viene tanto in rilievo la protezione concreta della persona, in quanto tale, indipendentemente dalle sue qualificazioni. Rileva invece la protezione rafforzata di una certa qualificazione soggettiva,appartenente a una particolare categoria di persone, in contrapposizione a tutte le altre (senza qualifiche particolari). Non è punito chi agisce contro una persona; è punito, con pene gravi, chi agisce contro una ben precisa caratteristica soggettiva di quella persona, l’orientamento sessuale o l’identità di genere. Correlativamente, oggetto di protezione non è la persona ma la sua qualificazione sessuale. Una critica a quella qualificazione come categoria, diventa o potrebbe diventare una critica alla persona.
Le pene poi si aggravano se le critiche all’omosessualità o alle teorie gender siano poste in essere da associazioni o gruppi (anche una rivista editoriale).
Per questo, la modifica potrebbe avere effetti devastanti per l’esercizio della libertà di espressione.
Un secondo problema è quello dell’indeterminatezza della fattispecie che comporta l’illecito.
Qual è la condotta concreta che può portare alla condanna di una persona? Non è dato sapere. Non è descritta chiaramente e la norma lascia aperte le porte a più ipotesi o interpretazioni (per questo sopra si è usato il condizionale). Quali potrebbero essere, in concreto, gli atti vietati? Che cosa posso fare o non fare per rispettare questa norma così modificata?
La questione è molto rilevante perché una delle conquiste della democrazia, rispetto ai regimi totalitari, è proprio il principio della tipicità del reato, che è un principio affermato dalla nostra costituzione (art. 25: “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”). A queste esigenze risponde anche il principio di tassatività, che indica la necessità che il sistema sia chiuso, atteso che la legge penale è insuscettibile di applicazione analogica (art. 14 prel.). Il cittadino deve sapere bene quali sono le condotte che gli sono vietate. E deve sapere prima di adottare una certa condotta se la stessa è considerata dalla legge come reato oppure no. Altrimenti, si potrebbe verificare, come si è verificato nella storia, un abuso del potere totalitario sul cittadino.
Questo è il difetto della proposta di legge in oggetto che non definisce i concetti di orientamento sessuale e di identità di genere, ma soprattutto non descrive chiaramente le condotte vietate.
Anche precedenti tentativi di introdurre nuove circostanze aggravanti per aver commesso il fatto con finalità inerenti all’orientamento o alla discriminazione sessuale della persona offesa, furono respinti dall’Assemblea, a seguito dell’approvazione di una questione pregiudiziale di costituzionalità, proprio in relazione all’art. 25 Cost., per “indeterminatezza dell’espressione ‘orientamento sessuale’ per violazione del principio di tassatività delle fattispecie penali”.
Ho l’impressione, purtroppo, che in questa legislatura, vista la composizione del Parlamento, un’analoga questione di pregiudizialità non troverebbe accoglimento. Purtroppo credo che la modifica penale troverà accoglimento … a meno che, medio tempore, non finisca la legislatura!
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